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Amministrazione di sostegno
E’ uno strumento giuridico introdotto dal nostro legislatore con la legge n° 6 del 9 gennaio 2004.
Serve per affiancare il soggetto debole, attraverso interventi di aiuto temporaneo o permanente.
Nasce con l’obiettivo di aiutare tutte quelle persone che si trovino nell’impossibilità di compiere alcuni atti giuridici.
Si pensi ad esempio al malato psichico che a seguito di adeguata terapia manifesti un buon grado di autonomia, all’invalido che a seguito di un incidente non è più in grado di compiere alcuni atti, all’anziano che perde solo alcune autonomie ma mantiene buone capacità di relazione e di comprensione della sua condizione.
Fino alla legge 6/04 il nostro ordinamento prevedeva unicamente due istituti giuridici a tutela delle persone dichiarate incapaci di agire: l’interdizione e l’inabilitazione.
L’amministrazione di sostegno (figura nominata dal Giudice Tutelare) invece presuppone l’esistenza di alcune autonomie del soggetto e il bisogno dello stesso di un preciso aiuto per il compimento di alcuni atti, così da garantirgli adeguata protezione e conservazione delle proprie risorse personali, di vita e patrimoniali.
Le parole chiave nella legge, che descrivono che cos’è l’amministrazione di sostegno, sono:
Fin dall’anno 2008 è attivo presso la Provincia di Biella l’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) a supporto, fra gli altri, di soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni ed interventi assistenziali alle persone prive di autonomia e di privati cittadini e loro familiari che necessitano di un sostegno per la cura dei propri interessi personali e patrimoniali.L'Ufficio fornisce consulenza a coloro che vogliono attivare le procedure a sostegno delle persone fragili ed assumere la veste di tutore, curatore o amministratore di sostegno o che hanno già assunto tale funzione.
A partire dal corrente mese di febbraio, grazie alla sinergia creatasi con il Tribunale e il Comitato Pari Opportunità istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Biella, un funzionario dell’Ufficio di Pubblica Tutela sarà presente anche presso la stanza 11 del Tribunale di Biella ogni giovedì mattina dalle 9.00 alle 13.00 per offrire consulenza specifica,sia nella fase di attivazione di una tutela, curatela o amministrazione di sostegno (con la formulazione del ricorso), sia nelle diverse fasi di gestione della procedura.
L’UPT riceve presso la stanza 11 al piano terreno del Tribunale di Biella il giovedì mattina, dalle ore 9 alle ore 13 e, previo appuntamento telefonico (0158480778), presso la Provincia di Biella stanza 111.
A Biella esiste uno sportello ACLI dedicato all'argomento "Amministrazione di sostegno". Si occupa di dare informazioni, aiutare nella compilazione della domanda e seguire il percorso burocratico. Per maggiori informazioni vedere l'opuscolo relativo. Lo sportello è attivo presso la sede di via Galileo Galilei 3 a Biella. E' possibile prendere appuntamento contattando i referenti ai numeri 393 1650202 o 393 6482522 o 015 23630.
Soggetti deboli che si trovino nell’impossibilità di compiere alcuni atti giuridici.
Il procedimento per la nomina dell'Amministratore di sostegno ha inizio con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di domicilio del soggetto beneficiario. Nel ricorso devono essere indicati in maniera analitica e specifica le ragioni per cui si richiede la nomina.
Il ricorso può essere proposto, oltre che dallo stesso soggetto beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato) dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, o dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona "ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno" sono obbligati a proporre il ricorso.
Prima di assumere ogni decisione, il Giudice Tutelare dovrà incontrare la persona cui il procedimento si riferisce.
Quanto alla scelta del soggetto da designare, potrà trattarsi anche di una persona indicata dallo stesso beneficiario. E' previsto che lo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, possa provvedere alla designazione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nella scelta, il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Non potrà, in ogni caso, ricoprire la funzione di Amministratore di sostegno l’operatore dei servizi pubblici o privati avente in cura o in carico il beneficiario.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Il Giudice Tutelare stabilisce quali atti possono essere compiuti dall’Amministratore di sostegno, in nome e per conto del beneficiario, e quali atti possono essere compiuti congiuntamente da Amministratore e beneficiario.
E’ importante sottolineare che tutti gli atti o le categorie di atti non indicate dal Giudice rimangono nella piena disponibilità del beneficiario.
UPT (Ufficio di Pubblica Tutela) presso Provincia d Biella
Sportello Unico Socio Sanitario Biellese Orientale Cossato
Sportello Unico Socio Sanitario Biellese Occidentale Biella
Assistenti Sociali Territoriali (vedi Elenco assistenti sociali)