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REDDITO DI CITTADINANZA (Rdc)
(DECRETO LEGGE 28 Gennaio 2019, n.4 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26
Il Reddito di Cittadinanza (Rdc) è una misura unica di contrasto alla povertà che può essere richiesto a partire dal 6 marzo 2019 presso CAAF e Uffici Postali, dopo il 6 di ogni mese, altrimenti in qualsiasi giorno direttamente dal sito www.redditodicittadinanza.gov.it se si è in possesso dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale).
Il richiedente, entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito Di Cittadinanza, è convocato al Centro per l'Impiego e, se appartiene a un nucleo ove vi sia almeno un componente con i requisiti sotto descritti, deve sottoscrivere il:
Patto per il lavoro:
Requisiti:
- Assenza di occupazione da meno di 2 anni
- Età minore a 29 anni
- Beneficiario NASPI (indennità mensile di disoccupazione) o averne terminato fruizione da non più di un anno
- Aver sottoscritto un patto di servizio in corso di validità ovvero un contratto che la persona disoccupata ha l'obbligo di sottoscrivere con il Centro per l'impiego entro 15 giorni dalla domanda di disoccupazione
Sono obbligati a sottoscrivere il patto per il lavoro tutti i componenti maggiorenni non già occupati non frequentanti corso studi o formazione.
Sono esonerati a sottoscrivere il patto per il lavoro i beneficiari di pensione di cittadinanza, i beneficiari Rdc pensionati o con meno di 65 anni, le persone disabili, i componenti con carichi di cura di minori di 3 anni, disabili gravi o non autosufficienti.
La sottoscrizione del patto per il lavoro richiede impegno e collaborazione da parte del richiedente per:
- Registrarsi sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
- Consultare quotidianamente l’apposita piattaforma digitale dedicata al programma del rdc
- Svolgere ricerca attiva del lavoro
- Accettare proposte formative
- Sostenere colloqui psicoattitudinali
- Accettare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue; in caso di fruizione da oltre 12 mesi deve essere accettata la prima.
Il richiedente, in condizioni diverse da quelle previste per la firma del Patto per il lavoro, è convocato entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi sociali per sottoscrivere il:
Patto per l’Inclusione Sociale che, a seguito di valutazione dei bisogni, prevede specifici impegni da parte della famiglia e supporti da parte dei servizi territoriali. L’obiettivo è costruire interventi su misura insieme alle famiglie stesse, per rimuovere le cause della povertà e accompagnarle verso l’autonomia. L’adesione al Patto per l’Inclusione Sociale, per i nuclei non esentati, è una condizione necessaria per il mantenimento del beneficio economico.
La persona beneficiaria del Rdc, in coerenza con il profilo professionale, nonché in base agli interessi e alle propensioni è tenuta a offrire nell’ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza per un minimo di 8 e un massimo di 16 ore settimanali.
BENEFICIO ECONOMICO DEL RDC
Il beneficio si compone di due elementi:
- una componente (quota "A") ad integrazione del reddito, fino alla soglia di 500 € mensili moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza
- una componente (quota "B") per i residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di 280 € mensili (se si ha un mutuo fino ad un massimo di 180 € mensili)
CARTA REDDITO DI CITTADINANZA
Con la carta è possibile:
- fare acquisti entro i limiti della disponibilità della Carta, per le categorie di merce definite e previste per la carta acquisti ordinaria
- prelevare denaro contante presso i bancomat bancari in Italia, per un importo massimo di € 100, moltiplicato per la scala di equivalenza prevista per la determinazione del beneficio
- pagare le bollette delle utenze
- pagare mensilmente, tramite un unico bonifico da ufficio postale, la rata dell’affitto o del mutuo
Per le spese non consentite, fare riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politgiche Sociali del 19 aprile 2019.
SALDO CARTA: verificare il saldo sul sito www.redditocittadinanza.gov.it da qualsiasi ATM di Poste Italiane, presso qualsiasi Ufficio Postale e tramite Call Center di Poste
In riferimento ai requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, il richiedente la misura deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione Europea, ovvero suo familiare, come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Requisiti reddituali e patrimoniali
- Avere un ISEE inferiore a 9.360 €
- Avere un valore del patrimonio immobiliare diverso da casa di prima abitazione inferiore a 30.000 €
- Avere un valore del patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 per una persona + 2.000 € per ogni persona in più fino max 10.000, più 1.000 € per ogni figlio dal terzo in poi e 5.000 per ogni membro con disabilità.
Nessun componente deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 MESI antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.600 cc o motoveicoli inferiore a 250 cc immatricolati la prima volta nei 2 ANNI antecedenti la richiesta, fatti salvi quelli per cui è prevista agevolazione fiscale in favore di disabili. Nessun componente deve essere intestatario di navi o imbarcazioni da diporto.
Ai soli fini del Rdc il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore anno dei trattamenti assistenziali in corso di godimento, salvo quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (per esempio l’indennità di accompagnamento).
Ai fini del Rdc non rilevano come trattamenti assistenziali:
- bonus bebè
- erogazioni riferite al pagamento di arretrati
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi
- esenzioni e agevolazioni per pagamento tributi
- erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute
- buoni servizio (titoli per acquisto servizi)
Il Rdc è compatibile con la NASPI (indennità mensile di disoccupazione) per cui per il periodo di corresponsione della Naspi, l’importo del Rdc sarà ridotto di un ammontare pari a quello della Naspi
CHI NON HA DIRITTO AL REDDITO DI CITTADINANZA
- I detenuti per tutta la durata della pena
- Coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico pubblico
- I nuclei che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 MESI successivi alla data delle dimissioni, salvo che siano per giusta causa
Per fare richiesta del Reddito Di Cittadinanza è necessario recarsi presso:
- I CAAF territoriali
- Gli Uffici Postali
- On Line sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it
- Certificazione ISEE in corso di validità
CAAF Territoriali
Poste Italiane sito:
https://www.poste.it/carta-rdc.html
Sportello Unico Socio Sanitario Biellese Occidentale
Sportello Unico Socio Sanitario Biellese Orientale