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I livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitari (L.E.A.) individuano le prestazioni sanitarie e sociosanitarie garantite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale a tutti i cittadini e sono definiti, di norma, dal Piano sanitario nazionale.
Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, nazionale e regionale.
Per quanto riguarda i livelli essenziali in ambito sanitario, in assenza di un Piano nazionale si è giunti alla loro definizione attraverso un accordo tra le regioni ed il Governo sotto forma di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 29 novembre 2001) successivamente confermati dalla legge finanziaria 2003.
Tale atto assume rilevanza anche nell'ambito della normativa socioassistenziale in quanto comprende le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria tra i livelli essenziali sanitari.
Per l’ambito socio-assistenziale, la legge regionale n.1 del 2004 definisce le prestazioni essenziali per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della poverta'
b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia
c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti
d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilita' familiari
e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficolta'
f) piena integrazione dei soggetti disabili
g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza
h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi
i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.
Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare risposte adeguate a queste finalità sono identificabili, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, nelle seguenti tipologie:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale
b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale
c) servizio di assistenza economica
d) servizi residenziali e semiresidenziali
e) servizi per l'affidamento e le adozioni
f) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.
Per quanto riguarda i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni socio assistenziali, la Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, recepisce con apposito provvedimento, previa concertazione con i comuni e con gli altri soggetti interessati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni sulla base dei seguenti criteri:
a) peculiarita' dei bisogni della popolazione interessata
b) necessita' di una distribuzione omogenea sul territorio in relazione alle sue caratteristiche socio-economiche
c) analisi degli indicatori di risultato e di benessere sociale individuati dal piano regionale
d) utilizzo di tutte le risorse presenti e attivabili sul territorio.
Sia i livelli essenziali in ambito sanitario sia quelli in ambito sociale sono in attesa di trovare una concreta applicazione attraverso specifiche disposizioni regionali di tipo programmatorio.