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In generale l’invalidità è una ridotta capacità di vita o di lavoro.
E’ considerato invalido civile:
-il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che ha menomazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali) e che ha una riduzione della capacità di lavoro non inferiore a 1/3
-il minore di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età
-il cittadino con più di 65 anni che ha difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
Non sono considerati invalidi civili gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio, i ciechi civili e i sordomuti che sono tutelati da norme specifiche.
La legge ha stabilito, in base ad apposite tabelle, il diverso grado di invalidità in corrispondenza del
quale si ha diritto a diversi benefici:
a) il 33,33% (un terzo) di invalidità è la soglia minima per essere considerato invalido e dà diritto
a prestazioni protesiche e ortopediche
b) con il 46% di invalidità si ha diritto all’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria
al lavoro.
Per avere diritto alle prestazioni economiche la legge richiede un grado maggiore di invalidità:
-Con il 74% è riconosciuta la qualifica di invalido parziale e si ha diritto all’assegno mensile.
-con il 100% è riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto alla pensione di inabilità.
-Se l’interessato è anche non autosufficiente o non autonomamente deambulante ha diritto
all’indennità di accompagnamento (detta anche assegno di accompagnamento).
La Domanda
La domanda per il riconoscimento delle invalidità, deve essere presentata all'INPs, per l'iter vedi:Domanda di invalidità civile
Chi stabilisce l’invalidità
Esistono tre Commissioni a carattere medico-legale che si occupano degli invalidi civili.
a) La Commissione di 1° grado presso le ASL competenti per territorio, alla quale va presentata
la domanda volta ad ottenere l’accertamento sanitario per l’invalidità civile, cecità , sordomutismo
e/o per l’ handicap.
b) La Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile (ora commissione medica di verifica), organo del Ministero del Tesoro, che effettua un controllo sugli accertamenti delle Commissioni di 1° grado presso le ASL.
c) La Commissione medica superiore e di invalidità civile che funge da organo di appello in sede medico-legale avverso gli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione presso la ASL o da quella medico-periferica, nonché di verifica.
Accertamenti sanitari
Gli inviti a visita sono stabiliti secondo un ordine cronologico. Nel caso in cui siano presenti minorazioni gravi, tali da impedire l’uscita dall’abitazione, la Commissione effettua la visita presso il domicilio della persona. Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, la ASL predispone la visita collegiale per l’interessato. Dopo aver effettuato la visita la ASL redige il verbale, dal quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa inerente le singole infermità e quella globale. Il verbale di visita redatto dalla commissione medica ASL diventa definitivo se la commissione medica di verifica in sede di controllo non ritiene di dar luogo a maggiori approfondimenti. In questo caso, la commissione medica ASL invia un esemplare del verbale di visita all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se la percentuale di invalidità dà diritto a prestazioni economiche, che vengono illustrate più avanti, una copia del verbale viene trasmessa alla competente Prefettura.
Il requisito socio-economico
Il requisito sanitario costituisce un presupposto essenziale per acquisire il diritto alla prestazione, ma è bene ricordare che devono essere contestualmente verificati gli ulteriori requisiti, cosiddetti socio-economici, previsti per le singole prestazioni (ad esempio il reddito dell’invalido non deve superare i limiti fissati dalla legge).
Ai fini del raggiungimento dei predetti limiti devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF.
Non costituiscono reddito le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte o da corrispondere ai minorati civili.
Sono esclusi dal calcolo del reddito tutti i redditi non soggetti ad IRPEF (quali ad esempio, le pensioni di guerra di ogni tipo, le rendite INAIL).
RIEPILOGO
La domanda di riconoscimento di invalidità civile: si presenta all'INPS e le ASL provvedono alla visita medica
Controllo sulle visite e sui pareri favorevoli delle Commissioni mediche delle ASL: Commissione medica di verifica
Accertamento requisiti reddituali e concessione prestazione: Saranno compiti delle Regioni, ma attualmente se ne occupano ancora le Prefetture
Pagamento prestazioni economiche: Provvede l’INPS con ratei mensili
Ricorsi avverso le visite medico legali delle ASL: Commissione medica superiore e di invalidità civile
Ricorsi avverso le decisioni amministrative nell’ambito del procedimento concessorio: Si presentano alle Prefetture che li trasmettono per la decisione ai Comitati provinciali dell’INPS
Ricorsi giudiziari al Pretore del Lavoro: Devono essere presentati contro l’INPS, qualunque sia il motivo dell’impugnazione (sia sanitario che amministrativo)
Le prestazioni economiche per gli invalidi civili
Per il diritto alle prestazioni economiche l’interessato deve avere un grado di invalidità di almeno il 74%.
A secondo del grado di invalidità, si ha diritto alle seguenti prestazioni:
-indennità di accompagnamento, per gli invalidi totali che non sono autosufficienti, o non autonomamente deambulanti a qualunque età
-pensione o assegno sociale dell’INPS per quelli che, già titolari di assegno o pensione, superano i 65 anni di età
-pensione di inabilità , per gli invalidi totali di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni;
-assegno mensile, per gli invalidi parziali di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 anni
-indennità mensile di frequenza, per gli invalidi civili minori di anni 18 che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età